Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 22, comma 1, lettera a) e articolo 22, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013.

Contenuto inserito il 14-01-2021 aggiornato al 15-01-2021
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