Corte dei conti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Corte dei Conti

RILIEVI CORTE DEI CONTI

Tutti i rilievi della Corte dei Conti, ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Rilievi Corte dei Conti 2014-2019

Parere Corte dei Conti 23 novembre 2022

ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A

Allegati per la consultazione pubblica:

 

Contenuto inserito il 29-01-2021 aggiornato al 13-12-2022

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